PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita’ di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di eta’ per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parita’ di lavoro, il diritto alla parita’ di
retribuzione.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. ((A tale fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita’
tra donne e uomini))1.
La legge puo’, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi e’ chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 117.
La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea; b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; ((armonizzazione dei bilanci pubblici;)) perequazione
delle risorse finanziarie; ((19))
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta’ metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e
integrativa; ((. . .)) coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita’ culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. ((19))
Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta’
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta’ metropolitane hanno potesta’ regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita’ degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita’ di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo’ concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l’art.
6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.